Statuto associazione
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1. DENOMINAZIONE
E’ costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l’Associazione senza fini di lucro denominata
" ASSOCIAZIONE FILO D’ARIANNA DI PROMOZIONE SOCIALE "
L’Associazione ed il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto.
Art. 2. SEDE
L’associazione stabilisce la sua sede in Gallicano, via Cavour n. 35.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3. SCOPI E FINALITA’
L’Associazione non ha fini di lucro. Le finalità dell’Associazione sono di carattere sociale, civile, culturale, sono ispirate a principi di pari opportunità fra uomini e donne ed al rispetto dei diritti inviolabili della persona, nell’ambito di una responsabilizzazione sociale e civile delle comunità. L’Associazione ha per fine lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. E’ espressamente esclusa dagli scopi dell’Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati e precisamente :
a)promuovere e sostenere l’esercizio effettivo dei diritti sostanziali di cittadinanza delle persone a bassa capacità di contrattazione sociale e ad elevato rischio di emarginazione;
b)progettare, gestire e sviluppare esperienze d’imprenditorialità sociale, costruendo opportunità di impegno e di lavoro effettivi ed occasioni di relazioni interpersonali significative;
c)sollecitare la responsabilità sociale e la qualità etica nelle aziende private, nelle istituzioni pubbliche e nelle organizzazioni civiche con le quali interagisce per le proprie attività statutarie;
d)attivare e condividere iniziative, come quelle di animazione sociale, ricerca-azione partecipata e formazione rivolte ai servizi di prossimità ed alla comunità tutta;
e)valorizzare il patrimonio storico , artistico, scientifico e artigianale del territorio;
E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4/12/97 n.460 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 4. ATTIVITA’
L'Associazione al fine di realizzare il suo scopo, potrà espletare le seguenti attività:
a)Favorire l'aggregazione e l'unità tra i suoi membri e tra le varie associazioni e gruppi che ne fanno parte attraverso una fluida organizzazione e comunicazione;
b)Tutelare il rispetto delle sue finalità e la massima qualità e professionalità scientifica, culturale e spirituale, potendo porre dei freni o veti alle attività ed ai comportamenti che risultino non consoni alle finalità del progetto;
c)Promuovere ed organizzare attività a carattere culturale, mostre ed esposizioni, anche limitatamente ai soci o a loro singole categorie;
d)Organizzare e gestire mense, cucine, ristoranti, ostelli, palestre, alberghi ed altri luoghi atti all'accoglimento ed alla ristorazione dei soci e delle persone che frequenteranno l’associazione;
e)Gestire tutte le attività e iniziative connesse con lo scopo per cui l'associazione è costituita;
f)In genere, prendere qualsiasi iniziativa che possa, direttamente o indirettamente, contribuire al prestigio, all'importanza ed ai mezzi dell’associazione, anche con la partecipazione di altri enti senza fini di lucro che abbiano finalità o complementari a quelle dell'associazione;
Dai fini dell’associazione è comunque escluso ogni scopo di lucro.